Sicurezza sul posto di lavoro dei docenti.
Formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul posto di lavoro dei docenti. Come noto, ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D. Lgs. 81/2008 tutti i lavoratori sono tenuti a formarsi e aggiornarsi in materia di sicurezza sul posto di lavoro. Tal formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro, non potendo comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Tuttavia, per i docenti si pone il problema di quando svolgerla. Infatti, se si dovesse applicare alla lettera la norma, i docenti dovrebbero svolgere tale formazione durante le ore di lezioni e ciò, come evidente, non è possibile. Come considerare, quindi, tali ore? Costituiscono ore aggiuntive retribuite oppure ore funzionali? Per rispondere ai tali quesiti, occorre osservare quanto previsto agli articoli 28, 29, 30 del CCNL del 29 novembre 2007.
In particolare, l’art. 28, comma 4, prevede che: gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone il piano annuale delle attività che deve essere deliberato dal collegio dei docenti. Per quanto riguarda l’attività funzionale all’insegnamento, l’art. 29, comma 1, stabilisce che essa “comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.”
Nella prassi, accade spesso che i dirigenti interpretano la legge in modo anomalo, imponendo le ore di formazione in materia di sicurezza al di fuori di quelle di funzionali all’insegnamento, senza prevederne alcun compenso. Secondo la più recente giurisprudenza di merito, tali ore non possono rientrare nella formazione prevista nelle attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 del CCNL sopra richiamato, il quale riguarda unicamente la formazione dei docenti ai fini della didattica. Pertanto, le ore di formazione svolte in materia di sicurezza sul posto di lavoro sono da considerarsi “aggiuntive” rispetto a quelle contrattualmente previste e, pertanto, come tali devono essere retribuite. (cfr. Tribunale di Terni, Sentenza n. 84 del 20 febbraio 2019). In ogni caso, è sicuramente non corretto far svolgere obbligatoriamente tali ore al di là di ogni programmazione di cui all’art. 28, co. 4, del CCNL e senza prevedere compensi aggiuntivi.