Domanda mobilità volontaria

Pubblico impiego: domanda mobilità volontaria e consenso Amministrazione. Di centrale importanza nella prassi del lavoro pubblico è la procedura della mobilità volontaria per la richiesta di passaggio in posto di lavoro i disponibile presso altra Pubblica Amministrazione, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione di provenienza non rilasci o rilasci in misura ambigua il consenso, per es. condizionandolo alla sostituzione del lavoratore in mobilità tramite procedura di selezione di nuovo personale con conseguenti problematiche al passaggio*. Pubblico impiego

La fattispecie è stata ricondotta dalla giurisprudenza dominante alla figura giuridica della cessione del contratto (artt.1406 ss. c.c.)** . A tale modello sarebbero da ricondurre le disposizioni di cui agli artt. 2 commi 1 e 2, 5 comma 2 D. Lgs. 165/2001. L’Amministrazione di provenienza può acconsentire o meno alla mobilità fornendo il nulla osta in maniera, prima facies, libera, poiché gode della libertà contrattuale e dei poteri del privato datore di lavoro. Il fatto che il lavoratore che aspiri alla mobilità abbia superato la procedura di selezione dell’Amministrazione di destinazione tramite graduatoria, e financo che gli sia stato già assegnato il posto, non esclude la discrezionalità dell’Amministrazione di provenienza nel prestare, negare o condizionare il nulla osta. Il diritto soggettivo del lavoratore in pectore in mobilità è condizionato da tale consenso, e non sussiste un interesse legittimo tutelabile (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, n. 11213/2019; Cons. Stato, Sez. VI, 28/09/2020, n. 5637; Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 30/07/2020, n. 16452).

Tuttavia, come sostenuto da ultima giurisprudenza (Trib. S. Maria Capua a Vetere, ord. N. 15656 del 04.06.2018, lo stesso anche nell’ord. 12063/2018; Tribunale di Milano, 22 febbraio 2017, n. 519; Cass. N. 20979 del 2009), il nulla osta, quale potere relativo alla sfera privatistica del datore di lavoro pubblico, per quanto discrezionale, non può essere arbitrariamente esercitato incontrando i limiti della correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro subordinato (art.1175, 1375 c.c.), nonché nel principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione (art.97 Cost.)

La tutela può essere per equivalente (risarcimento danni), in considerazione dell’inadempimento dell’obbligazione accessoria del datore di lavoro di eseguire il contratto seconda buona fede (responsabilità contrattuale). In via alternativa, la tutela può essere esercitata in via specifica esperendo un ricorso d’urgenza (art.700 c.p.c.) se sussiste l’esigenza cautelare (occorrendo «la minacci[a di] un pregiudizio imminente e irreparabile»). Mediante il ricorso si può chiedere al giudice di disapplicare il provvedimento dell’Amministrazione di provenienza che rifiuti o condizioni contro buona fede il nulla osta alla mobilità. La misura idonea ad assicurare gli effetti della decisione sul merito, è stato sostenuto dal Tribunale di S. Maria Capua a Vetere a più riprese (ord. N. 15656 del 04.06.2018; Id. ord. 12063/2018), è la dichiarazione dell’esistenza del diritto. Pubblico impiego

* Si parlerà in questa sede solo del rapporto di lavoro presso una struttura sanitaria pubblica. Si tratta della procedura prevista nella contrattazione collettiva dall’art.52 CCNL 21.5.2018 per il comparto sanità per il triennio 2016-2019, ancora in vigore per la vacanza contrattuale.
** Limitatamente ai rapporti di lavoro in regime privatistico (art. 2 comma 2 D. Lgs.30 marzo 2001, n.165).

 

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