Sul Diritto all’assegnazione del bonus “Carta docenti”
Sul Diritto all’assegnazione del bonus “Carta docenti” anche al personale docente a tempo determinato
Può il docente impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato usufruire del bonus temporaneo istituito con l’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 (c.d. Carta docenti)? Il caso è quello di un ex docente, ora in forza al personale ATA in qualità di assistente amministrativo, impiegato nel settore scolastico nel biennio 2016/2017 e 2017/2018 in qualità di insegnante supplente a tempo determinato che, non avendo usufruito del bonus Carta docenti durante il periodo di riferimento, proponeva ricorso.
Il caso va analizzato alla luce del dettato normativo, del quadro costituzionale, della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) e della giurisprudenza italiana. Anzitutto, l’art. 1, commi dal 121 al 124 della l. n. 107/2015 ha subito un’importante evoluzione grazie all’intervento della giurisprudenza amministrativa. In merito, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022 ha sostenuto che il bonus Carta docenti non possa non essere letto se non a riguardo degli art. 63 e 64 del CCNL 2007, che impongono all’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, indipendentemente dalla posizione ricoperta o dalla tipologia di contratto intercorrente fra questo e l’Amministrazione, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Orbene, la ratio del bonus di € 500 fornito dalla Carta docenti era proprio quella di destinare una misura economica una tantum per l’aggiornamento professionale del personale docente, cosicché, risulta ovvio che da ciò discenda un obbligo per l’Amministrazione a garantire il riconoscimento del bonus anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato. Il Consiglio di Stato evidenzia come il mancato riconoscimento configurerebbe non solo una palese violazione del principio di non discriminazione sancito dall’art. 3 Cost. ma anche un ovvio contrasto con il principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 97 Costituzione. Di fatti, se si ammettesse il riconoscimento del bonus al solo personale a tempo indeterminato, la Pubblica Amministrazione incorrerebbe nel controsenso di garantire l’aggiornamento di una parte del personale a tempo indeterminato e allo stesso tempo di servirsi anche di un’altra aliquota di personale docente a tempo determinato o part time completamente privo dell’adeguata formazione, con conseguente pessima allocazione dei fondi e delle risorse della Pubblica Amministrazione nonché di deterioramento della qualità dell’insegnamento e della formazione degli studenti.
Sul tema si è pronunciata anche la CGUE nella causa C-450/21 che, nell’accogliere il ricorso di un insegnante precario a cui era stato negato il beneficio della Carta docenti, ha evidenziato il contrasto con la legislazione europea con riguardo alla mancata equiparazione del personale docente a tempo determinato a quello a tempo indeterminato:“la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio […] deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EURO 500 all’anno”. Risulta così evidente come, nonostante la normativa nazionale menzioni unicamente i docenti a tempo indeterminato, il beneficio discendente dall’istituzione del bonus c.d. “Carta docenti” non possa non estendersi anche al personale docente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.