Le ferie annuali e come conteggiarle

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Il diritto del lavoro trae la propria disciplina da molte fonti normative che costituiscono i principi generali (es. normativa Comunitaria e Costituzione), la regolamentazione generale (es. il Libro V “del lavoro” del codice civile), regolamentazione di dettaglio (es. Legge n. 300/70 “Statuto dei Lavoratori”) nonché da fonti negoziali a carattere generale e obbligatorio (es. i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro – CCNL – per ogni macro settore). Le ferie, pertanto, trovano il proprio fondamento all’interno dell’art. 36 co. 3 Cost. e art. 2109 c.c. intese quale diritto irrinunciabile per il lavoratore e consistenti in un periodo di riposo “retribuito, possibilmente continuativo”, finalizzato al recupero psico-fisico fondamentale per il lavoratore nonché al beneficio della vita familiare e sociale. Più dettagliato è invece l’art. 10 d. lgs. n. 66/03 e successive modifiche, determinando in 4 settimane il periodo minimo di ferie annuali fruibili dal prestatore di lavoro di cui, salvo diverse diposizioni dei CCNL, 2 settimane da fruirne continuativamente nell’anno di maturazione e per le restanti due settimane entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione.

Nel settore sanitario, parlando quindi di Pubbliche Amministrazioni, il CCNL del Comparto Sanita 2016-2018 in riferimento al personale non dirigente dipendente, completa il quadro normativo all’art. 33 che al co. 9 ribadisce il principio dell’irrinunciabilità delle ferie e della loro non monetizzabilità salvo cessazione del rapporto in richiamo del co. 11; al co. 12 si determina pertanto che compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, si deve assicurare al dipendente che ne abbia fatto richiesta “il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli di età compresa nel periodo dell’obbligo scolastico che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo 15 giugno – 15 settembre […]”.

Il diverso dettato normativo in ordine alla maturazione delle ferie tra l’art. 33 co. 12 CCNL del comparto sanità 2016-2018 con l’art. 10 d. lgs. n. 66/03 e successive modifiche, potrebbe generare confusione. A fronte della eccessiva genericità dell’art. 10 ora richiamato, in cui si parla di 2 settimane di ferie ricomprendendo potenzialmente la domenica – intesa verosimilmente come giorno di riposo settimanale ai sensi dell’art. 2109 co. 1 c.c. e art. 9 D. Lgs. 66/03 e salvo contare anche il sabato ove i giorni di lavoro siano di cinque giorni – l’art. 33 co. 12 CCNL 2016-2018 scansa ogni equivoco parlando di 15 giorni di ferie, quindi riferendosi a giorni lavorativi e non comprendendo i giorni di riposo maturati dal lavoratore e le eventuali festività in esso ricadenti al momento del computo feriale. Oltretutto quanto appena considerato risulta confermato combinando il disposto con l’art. 29 CCNL 2016-2018 in cui si fissano i giorni di riposo settimanale – diritto costituzionalmente garantito ex art. 36 co. 3 Cost. – in 52 giorni l’anno ed elevandolo a diritto irrinunciabile e non monetizzabile. In realtà ogni dubbio riferito all’art. 10 d. lgs. 66/03 viene sciolto ugualmente combinando tale norma con l’art. 9 in cui si dispone il diritto del lavoratore al riposo settimanale in 24 ore consecutive ogni sette giorni di regola coincidente con la domenica da cumularsi con le ore si riposo giornaliero di cui all’art. 7 e determinate in 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore.

Differentemente si produrrebbe una riduzione degli effettivi giorni di ferie spettanti al dipendente sanitario, con conseguente “usura psico-fisica” più volte richiamata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, in violazione dell’art. 36 co. 3 Cost., nonché l’art. 32 co. 1 Cost. a tutela dell’inviolabile diritto alla salute entrambi incentrati all’integrità fisica e psichica.

 

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