Cittadinanza italiana iure sanguinis.

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Cittadinanza italiana iure sanguinis: la legge n.555 del 13 giugno 1912 istituiva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis nei confronti della prole del solo cittadino italiano, uomo, emigrato all’estero. Solo nel 1983 la Corte Costituzionale, con sent. n. 30 del 9 febbraio, riconoscendo la palese incostituzionalità della legge ancora in vigore (la quale violava palesemente l’art.3 della Costituzione), ne dichiarerà la sua illegittimità, giungendo, quindi, a riconoscere il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis anche ai discendenti di cittadino di sesso femminile emigrato all’estero. Il tutto, ovviamente, considerando la data di entrata in vigore della Costituzione italiana, ovvero il 1 gennaio 1948.

Nonostante l’input della Corte Costituzionale, bisognerà attendere il 2009 per giungere al completo riconoscimento della parità giuridica fra uomo e donna al cospetto della l. n.555 del 13 giugno 1912.

Le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, con sent. n.4466 del 25 febbraio, estenderanno tale principio al periodo antecedente la nostra Carta costituente.

Alla base della suddetta decisione, oltre ai precedenti giurisdizionali costituzionali, il giudice di legittimità ha applicato i principi della Convenzione di New York del 18 dicembre 1979, secondo la quale alle donne spettano “diritti uguali a quelle degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza”.

Così dal 2009, anche il discendente di cittadina italiana emigrata all’estero prima del 1948 può richiedere, in via giudiziale (non è ancora possibile farlo in via amministrativa, a causa del mancato recepimento da parte del legislatore italiano dei principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione), che venga riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, ovviamente solo una volta soddisfatte le condizioni generali richieste dalla legge per vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, ovvero la dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino italiano e la dimostrazione della non interruzione della catena di trasmissioni della cittadinanza.

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